Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)


Informazioni di base sulla direttiva 2011/65/UE:

La direttiva RoHS limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e nei materiali omogenei di tali apparecchiature.

La direttiva 2011/65/UE costituisce il nucleo giuridico del sistema RoHS nell'UE. Dal 2011 è stata ulteriormente sviluppata con ampliamenti dell'elenco delle sostanze (RoHS 3) e numerosi atti delegati. In particolare, gli elenchi delle eccezioni (allegati III/IV) vengono regolarmente rivisti e adeguati per tenere conto degli sviluppi tecnici, delle possibilità di sostituzione e delle conoscenze scientifiche.

Fasi di sviluppo
Periodo Sviluppo
2002/2003 Prima direttiva RoHS (2002/95/CE)
2011 Nuova versione: 2011/65/UE (“RoHS 2”) – vincolante in tutta l'UE con obblighi di conformità CE
2015 Ampliamento dell'elenco delle sostanze (ftalati) con 2015/863 (“RoHS 3”)
2012–2025 Numerose direttive delegate relative a deroghe, limitazioni temporali e adeguamenti tecnici (cadmio, piombo, mercurio, ecc.)
2025/2026 Aggiornamento e date di scadenza chiare per le principali deroghe relative al piombo nell'allegato III; inoltre, la categoria di apparecchiature gioca un ruolo importante per le deroghe

A causa delle complesse deroghe della direttiva RoHS, soggette a continui adeguamenti, non è possibile effettuare una valutazione generale dei materiali contenenti piombo.
La valutazione giuridicamente vincolante della conformità RoHS di un prodotto spetta al produttore o al distributore del dispositivo finale in questione e dipende dalla sua applicazione concreta e dalla categoria di apparecchiature.